I condomini che dispongono di una centrale termica e, quindi, di un sistema di riscaldamento centralizzato, non possono decidere in totale autonomia quando porla in funzione, ma devono rispettare alcuni obblighi previsti dalla legge.
Il legislatore ha infatti diviso il territorio nazionale in 6 zone climatiche, ciascuna delle quali può porre in funzionamento il riscaldamento centralizzato in periodi dell’anno e per una durata oraria giornaliera differenti. Solo in casi straordinari, giustificati da eccezionali condizioni climatiche, è possibile non rispettare queste norme.
Le zone vanno dalla A alla F, laddove la A presenta, in media, temperature più calde e la F temperature più fredde. I comuni in zona climatica, F, pertanto, non sono soggetti a limitazione.
E’ consentito, inoltre, frazionare l’orario di accensione della caldaia in due o più sezioni (ad esempio accendendo la caldaia dalle 6 alle 13 e dalle 16 alle 22).
Roma è collocata in zona D, per cui prevede l’accensione della centrale termica tra il 1 Novembre ed il 15 Aprile per 12 ore al giorno.
La temperatura massima da raggiungere per gli edifici ad uso civile è di 20 gradi, con una tolleranza di 2 gradi in eccesso.
Tuttavia, qualora se ne rinvenga l’esigenza, il sindaco di un comune può modificare queste direttive, consentendo di accendere o spegnere prima il riscaldamento centralizzato oppure di ridurre la temperatura massima consentita.
Inoltre gli impianti dove è installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore non sono soggetti a vincoli, un motivo in più per sceglierlo!